La grande manipolazione culturale creata dalla fine degli anni '60 è quella per cui l'economia debba essere rimessa alla famosa "mano invisibile" di Adam Smith, piuttosto che alle coscienti scelte del regolatore politico. Tutta la ricostruzione post-bellica e le Costituzioni da cui essa è partita, è invece il rifiuto di questa falsità, dietro cui in realtà si cela la legge del più forte. Oggi, è con il termine liberalizzazione che si vende questa legge, a tutto dispetto della crescita dell'economia fisica e di un ordine più giusto.



Normativa

Lgge 21/92 del 15/01/1992

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a ) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b ) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3. Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2) , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(2) Riportato alla voce Regioni.

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a ) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b ) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c ) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d ) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (3) , come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111 , e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

(3) Riportato alla voce Circolazione stradale.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a ) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (4) ;
b ) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c ) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d ) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b ) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercìti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a ) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b ) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c ) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

a ) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b ) per chiamata alle armi;
c ) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d ) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e ) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 (5) . A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b ) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962 (5) . Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

(5) Riportata alla voce Lavoro.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 (5/a) .

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

(5/a) La regione Sicilia, con L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e con L.R. 9 agosto 2002, n. 13, ha disposto modifiche al presente comma.

12. Caratteristiche delle autovetture.
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1 gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap .

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap , nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 (6) , e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (7) .

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

(7) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

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Regolamento per il servizio di Taxi di Firenze


(Deliberazione del Consiglio comunale n° 3264 del 21.10.96, modificata con Deliberazioni n° 1354 del 22.09.98, n° 448 del 27.04.99, n° 1583 del 20.12.99, n° 45 del 05.02.01, n° 5 del 02.02.04 e n° 85 del 11.12.06)

INDICE GENERALE

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 - Definizione del servizio

Art. 2 - Disciplina del servizio

Art. 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

Art. 3 bis – Autorizzazioni temporanee

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

Art. 5 - Numero delle licenze

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

Art. 7 - Autovetture di scorta

Art. 8 - Servizio di taxi multiplo

Art. 9 - Altri servizi taxi (taxi collettivo)

Art. 10 - Operatività del servizio

Art. 11 - Commissione comunale consultiva

Art. 12 - Organizzazione e gestione del servizio

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

Art. 14 - Esame d’idoneità per gli aspiranti alla professione di tassista

CAPO III

LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

Art. 16 - Contenuti del bando di concorso

Art. 17 - Assegnazione e rilascio della licenza

Art. 18 - Validità della licenza

Art. 19 - Trasferibilità della licenza

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20 - Caratteristiche delle autovetture

Art. 21 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Art. 22 - Turni di servizio

Art. 23 - Comportamento del tassista durante il servizio

Art. 24 - Comportamento degli utenti

Art. 25 - Sostituzione temporanea alla guida

Art. 26 - Collaborazione familiare

Art. 27 - Interruzione del trasporto

Art. 28 - Criteri per la determinazione delle tariffe taxi

Art. 29 - Il tassametro

Art. 30 - Acquisizione della corsa ed uso del tassametro

Art. 31 - Il contachilometri

Art. 32 - Trasporto persone portatrici di handicap

Art. 33 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 34 - Reclami

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 35 - Addetti alla vigilanza

Art. 36 - Sanzioni amministrative e provvedimenti interdittivi

Art. 37 - Diffida e sospensione della licenza

Art. 38 - Decadenza della licenza

Art. 39 - Revoca della licenza

Art. 40 - Rinuncia alla licenza

Art. 41 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Approvazione del Regolamento

Art. 43 - Abrogazioni delle disposizioni precedenti

Art. 44 - Norma transitoria


CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 Definizione del servizio.

1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone nell'ambito di cui all'art. 10.

Art. 2 Disciplina del servizio.

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione.

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione temporanea ex art. 6 Legge 4 agosto 2006 n. 248 rilasciata dal Comune.

2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari possono:

a.essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;

b.associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c.associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Art. 3 bis Autorizzazioni temporanee.

1. Per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per fronteggiare particolari eventi straordinari o per servizi sperimentali di trasporto, l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11, può rilasciare ai soggetti di cui al precedente art. 3 comma 3 punti b) e c), autorizzazioni temporanee in numero proporzionato alle esigenze previste.

2. Le autorizzazioni temporanee, denominate "T" e numerate progressivamente, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita di volta in volta sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio.

3. L’autorizzazione temporanea consente l’immatricolazione di una sola autovettura la quale deve avere le caratteristiche stabilite all’art. 6 del presente regolamento ed essere dotata di contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diverso rispetto alle normali autovetture taxi.

4. Le autovetture immatricolate con autorizzazione temporanea sono condotte da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 punti b) e c), possono utilizzare i veicoli immatricolati con autorizzazione temporanea nel caso di momentanea indisponibilità di autovetture di scorta. Tale utilizzo deve essere comunicato all’ufficio comunale competente con le stesse modalità previste dall’art. 7 del presente regolamento.

6. Ciascun soggetto ex primo comma, comunica con scadenza periodica i dati complessivi relativi all’attività svolta con le autorizzazioni ad esso assegnate.

Art. 4 Condizioni d'esercizio.

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato:

a.il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;

b.il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del presente regolamento.

4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 5 Numero delle licenze.

1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.

2. Il Consiglio comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell'impresa familiare.

Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture.

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.

3. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a.sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma del comune di Firenze (giglio di colore rosso) ed il numero della licenza a caratteri neri;

b.al centro delle portiere anteriori dovrà essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a mm. 80, compresa tra il bordo inferiore delle vetrate e la parte superiore delle maniglie delle portiere, contenente all’interno, su ciascuna delle portiere anteriori, un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di mm. 70 di altezza e mm. 450 di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero, all’interno deve recare lo stemma originale del comune di Firenze di colore rosso e di altezza non inferiore a mm. 60, le scritte "COMUNE DI FIRENZE" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a mm. 30;

c.sulle fiancate laterali dell'autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq. 875 recanti la scritta "Radio Taxi", il nome della Cooperativa, il numero di telefono e la sigla della radio;

d.sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta TAXI ed il numero della licenza.

3 bis. Il titolare della licenza straordinaria ex art. 6 Legge 4 agosto 2006 n. 248 è tenuto a dotare l’autovettura, oltre ai contrassegni di cui al precedente comma, di una fascia policroma adesiva lungo le fiancate e del logo "taxi multiplo"

4. I contrassegni di riconoscimento di cui ai commi 3 e 3 bis del presente articolo, nonché quelli previsti per i veicoli immatricolati con autorizzazioni temporanee devono essere del tipo autorizzato dall'Amministrazione comunale.

5. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie regolarmente autorizzate e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

6. E’ vietata l’apposizione di contrassegni magnetici in sostituzione di quelli obbligatori adesivi previsti dal precedente comma 3.

Art. 7 Autovetture di scorta.

1. La Giunta comunale determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, ai soggetti di cui all’art. 3 comma 3 punti b) e c), per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità.

2. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio taxi.

3. Ogni licenza o autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo.

4. Le autovetture di scorta, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all’art. 3 comma 3 punti b) e c) del presente regolamento e che operano nel Comune di Firenze.

5. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 6 comma 3, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.

6. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. I seguenti dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente.

7. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.

8. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 8 Servizio di taxi multiplo.

1. Il taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo pro-capite inferiore.

2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi, dai relativi collaboratori familiari e dai sostituti alla guida regolarmente autorizzati, con l’impiego dei rispettivi veicoli taxi, delle autovetture immatricolate con autorizzazioni temporanee nonché delle autovetture di scorta di cui all’art. 7 del presente regolamento.

3. L’offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti per altrettanti, distinti contratti di trasporto.

4. La prestazione del servizio è obbligatoria in presenza di almeno tre utenti diretti nella stessa zona di destinazione; il tassista può attivare il servizio in presenza di due utenti.

5. L’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 11, stabilisce gli aspetti tecnici del servizio e definisce i luoghi di offerta del servizio e le zone di destinazione.

6. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento di un importo predeterminato dall’Amministrazione comunale, maggiorato degli eventuali supplementi previsti.

7. (cassato)

Art. 9 Altri servizi taxi.

1. E’ istituito uno specifico servizio (taxi collettivo ecc.) realizzato dai titolari di licenza taxi di cui all’art. 3 comma 3 punto a) del presente regolamento, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea e nel pieno rispetto delle leggi in vigore, servizio che sarà normato con apposito regolamento attuativo da emanarsi entro 90 gg. dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 Operatività del servizio.

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale.

2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale ed è consentito solo ai taxi del comune di Firenze in servizio di turno ordinario.

3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.

4. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell'utente, anche all'interno dei territori dei comuni limitrofi che abbiano raggiunto specifiche convenzioni ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

5. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito, comprese nel territorio comunale di Firenze e nelle aree urbane dei comuni limitrofi che abbiano stipulato con lo stesso le specifiche convenzioni di cui all'art. 12.

Art. 11 Commissione comunale consultiva.

1. Per la valutazione di tutte le problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, l'Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

a.assessore competente, con funzione di presidente;

b.direttore o suo delegato della Direzione competente, che assumerà la carica di presidente in caso di assenza dell'assessore;

c.responsabile dell'ufficio Vetture pubbliche o suo delegato;

d.direttore della Direzione Mobilità o suo delegato;

e.responsabile dell'ufficio Turismo o suo delegato;

f.direttore del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;

g.due rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale e delle cooperative legalmente costituite, a rotazione fra loro;

h.un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;

i.due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Alle adunanze può far intervenire altri esperti non componenti senza diritto di voto.

3. La Commissione decide con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomento e sottoscritta da almeno sette dei suoi componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

6. Altresì la Commissione:

a.vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;

b.promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

c.segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.

7. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

8. (cassato).

9. Le funzioni previste dal comitato permanente di monitoraggio del servizio di cui all’art. 6 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 sono ricondotte alla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 12 Organizzazione e gestione del servizio.

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

2. Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11 e ai fini dell'art. 22, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, determinando:

a.il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;

b.i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;

c.le aree di stazionamento.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 11, può stipulare apposita convenzione tariffaria con uno o più comuni limitrofi.


CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista.

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:

a.possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

b.non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione, in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

c.essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Firenze, previsto dalla normativa vigente;

d.aver superato con esito positivo l'esame d’idoneità, di cui al successivo art. 14;

e.non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi d’intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Art. 14 Esame d’idoneità per gli aspiranti alla professione di tassista.

1.I seguenti aspiranti all’esercizio della professione di tassista del Comune di Firenze:

vincitori del concorso pubblico di cui al successivo art. 16,

soggetti interessati ai trasferimenti di licenza in base a quanto previsto dall'art. 19,

sostituti alla guida di cui all’art. 25,

collaboratori familiari di cui all’art. 26,

devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento dell'esame teorico pratico di cui al comma 3.

2. Per la valutazione dell'idoneità degli aspiranti all'esercizio della professione di tassista, l'Amministrazione comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

a.dirigente del Servizio Polizia Amministrativa o suo supplente, in funzione di presidente;

b.funzionario della Direzione Mobilità o suo supplente;

c.funzionario del Corpo polizia municipale o suo supplente;

d.funzionario del Servizio Promozione turistica o suo supplente.

3. La Commissione accerta mediante esame, l'idoneità degli aspiranti alla professione di tassista, con particolare riferimento alla conoscenza:

a.del presente regolamento;

b.dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico della città e delle località limitrofe;

c.delle elementari nozioni di pronto soccorso;

d.dei fondamenti, limitatamente all'espletamento del servizio, per la conversazione di una lingua straniera, a scelta del candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

4. Il presidente convoca la Commissione, la quale è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi membri effettivi o supplenti e delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Sono esonerati dall’esame di cui al presente articolo i vincitori del concorso pubblico di cui al successivo art. 16, qualora gli stessi abbiano già sostenuto, nel corso della selezione, analoga prova d’esame prevista dal bando di concorso.

6. Sono altresì esonerati dalla prova d’esame gli aspiranti alla professione di tassista che abbiano superato, con esito positivo, un corso di formazione professionale tenuto da uno dei soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lett. b) e c) del presente regolamento.

CAPO III

LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 15 Concorso per l'assegnazione delle licenze.

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune, una o più licenze, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

3. Per il rilascio di licenze a seguito di concorso l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione.

4. I membri della Commissione di cui al comma 3 non possono essere nominati consecutivamente nella Commissione.

5. Del bando di concorso ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 16 Contenuti del bando di concorso.

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:

a.numero delle licenze da assegnare;

b.requisiti per la partecipazione al concorso;

c.elencazione dei titoli oggetto di valutazione con particolare riferimento a punteggio certo da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine alla semestralità di servizio maturato;

d.elencazione delle eventuali prove d'esame;

e.indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

f.indicazione del termine per la presentazione delle domande;

g.schema di domanda per la partecipazione al concorso;

h.dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 17 Assegnazione e rilascio della licenza.

1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 15, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 13 del presente regolamento nonché al superamento con esito positivo dell'esame di cui all'art. 14.

Art. 18 Validità della licenza.

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni 5 anni a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.

2. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 13 comma 1 lettere a), b) e c).

3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata a che il veicolo sia rispondente ai requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento.

4. Su richiesta dell'ufficio comunale competente e della Polizia municipale, l'Amministrazione comunale può disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio e sull'efficienza dei tassametri.

5. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada ed ai requisiti previsti dal presente regolamento, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.

6. Qualora venga accertato che il veicolo sia in condizione inidonea allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla vidimazione quinquennale prevista, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 39.

Art. 19 Trasferibilità della licenza.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a.il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b.la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;

c.il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una licenza.

 CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20 Caratteristiche delle autovetture.

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. I veicoli appositamente attrezzati al trasporto di soggetti disabili di particolare gravità di cui all’art. 7 del presente regolamento, dovranno inoltre essere dotati di sollevatore automatico, dei dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini.

3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 6, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

4. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all’interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l’accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

5. A partire dal 1 gennaio 2002, tutti i veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano).

Art. 21 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

3. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni, deve essere comunicata entro i sette giorni successivi all'assenza al competente ufficio comunale.

4. I titolari di licenza possono delegare i soggetti di cui all'art. 3 comma 3, all'adempimento di quanto prescritto dal precedente comma. Il legale rappresentante o suo delegato provvedono a trasmettere l'elenco dei tassisti che hanno effettuato sospensioni del servizio, al competente ufficio comunale, entro i termini indicati.

Art. 22 Turni di servizio.

1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.

2. Il turno di servizio di ogni taxi si divide in:

a.turno ordinario – prevede l’obbligo di prestare il servizio per almeno 8 ore salvo i casi indicati da apposito provvedimento;

b.turno di flessibilità – consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

Art. 23 Comportamento del tassista durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

a.comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

b.effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

c.consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;

d.rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;

e.prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice penale;

f.comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;

g.mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

h.predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

i.consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

j.mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;

k.rilasciare all'utente quando richiesto, la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro oltre all’indicazione dell’eventuale luogo di destinazione extracomunale; dovranno inoltre essere indicati con un segno X gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;

l.tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;

m.esporre in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo il contrassegno di cui al modello allegato, contenente il numero della licenza, il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie attualmente in vigore;

n.ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

a.rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi di persona che, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura, sia risultata insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;

b.far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;

c.portare animali propri in vettura;

d.interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

e.chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;

f.manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 29;

g.rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli. Le operazioni di carico e scarico dei bagagli sono facoltative;

h.rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;

i.fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;

j.abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;

k.effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 24 Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

a.fumare durante il trasporto;

b.gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c.imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d.pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e.pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

f.pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;

g.di aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;

h.scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 25 Sostituzione temporanea alla guida.

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

a.per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b.per chiamata alle armi;

c.per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;

d.per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e.nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare l'indicazione della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi anche se stipulati in periodi diversi.

5. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve presentare istanza al Sindaco in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il sostituto alla guida deve presentare istanza al Sindaco in carta legale corredata dei documenti necessari.


Art. 26 Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.

3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.

4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta legale, corredata dei documenti necessari. Analogamente, il collaboratore familiare deve presentare istanza al Sindaco in carta legale corredata dei documenti necessari.

Art. 27 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

Art. 28 Criteri per la determinazione delle tariffe taxi

1. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 11, determina con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, la sua applicazione nonché i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per il servizio all'interno del territorio comunale, le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza.

3. Per il servizio al di fuori del territorio comunale, la tariffa è determinata con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente.

3 bis. La tariffa di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere definite attraverso una tariffa unica basata sul sistema progressivo a base multipla.

4. Per il servizio esercitato nei territori dei comuni limitrofi che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 12, la tariffa è determinata applicando quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite. Tale importo non può essere direttamente concordato tra l'utente ed il tassista, né può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.

6. L'Amministrazione comunale può stabilire tariffe fisse per percorsi prestabiliti e per l’espletamento di particolari servizi.

7. I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 punti b) e c) possono stipulare con soggetti terzi apposite convenzioni di servizio. Con successivi provvedimenti l’Amministrazione comunale disciplina i criteri cui tali convenzioni devono attenersi, sentite le categorie ed i soggetti interessati.

8. L'Amministrazione comunale procede annualmente, entro il primo trimestre all'adeguamento della tariffa tenuto conto dell'andamento dell'inflazione reale della città di Firenze.

Art. 29 Il tassametro.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato. I soggetti interessati ad ottenere l'approvazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.

2. Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente ufficio comunale concede l'approvazione al prototipo.

3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo omologato e approvato dall’Amministrazione comunale e devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall’ufficio comunale competente, sulla base delle tariffe stabilite. Il tassametro deve mantenere in memoria i seguenti dati relativi agli ultimi 30 giorni di attività: data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi applicati, al fine di permettere la rilevazione dei dati relativi alle corse eseguite che siano state oggetto di contestazione o oggetto di verifica da parte degli organi comunali competenti.

4. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del comune di Firenze e l'anno.

5. L'ufficio comunale competente dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del comune di Firenze e l'anno.

6. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.

7. La Polizia municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.

8. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 5.

9. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 possono stipulare apposite convenzioni con aziende o le officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.

10. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 9, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.

11. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l’ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro. Il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo, fino al giorno stabilito per la piombatura.

Art. 30 Acquisizione della corsa ed uso del tassametro.

1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:

a.mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;

b.mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;

c.quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;

2. Nei modi indicati al comma 1 lettere a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.

3. Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:

a.mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;

b.quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;

4. Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.

5. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.

6. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.

7. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 punti b) e c) possono accettare prenotazioni da parte del cliente al massimo un'ora prima dell'inizio del servizio.

8. Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.

9. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato - cassa) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.

10. Al termine della corsa, il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.

11. E' fatto obbligo di esposizione nella parte posteriore dell'abitacolo, in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco.

12. L’elenco dei percorsi e dei servizi a tariffa fissa deve essere esposto in modo chiaro e visibile dai passeggeri, nei modi stabiliti dall’Amministrazione comunale.

Art. 31 Il contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.

Art. 32 Trasporto persone portatrici di handicap.

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all'art. 27 comma 2 ed in quelli in cui é manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Sul mezzo appositamente attrezzato al trasporto di un soggetto disabile di particolare gravità, il prezzo della corsa non deve tenere conto del tempo impiegato per effettuare le operazioni necessarie alla discesa del disabile dal veicolo.

Art. 33 Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto, ovvero al conducente delle vetture ex art. 3 bis.

Art. 34 Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui all'art. 36.

2. All'interno di ogni vettura, nella parte posteriore, è esposto in posizione ben visibile l'estratto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale competente e della Polizia municipale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 35 Addetti alla vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia municipale di Firenze e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. La Polizia Municipale di Firenze effettua controlli a campione con cadenza almeno mensile.

Art. 36 Sanzioni amministrative e provvedimenti interdittivi

1. Chiunque viola le disposizioni al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da EURO 40 (quaranta) a EURO 500 (cinquecento), ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di EURO 80 (ottanta), entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

3. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli successivi del presente regolamento e fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione comunale di cui all’art. 11, dispone l’adozione di un provvedimento interdittivo tra i seguenti:

Diffida e sospensione della licenza

Decadenza della licenza

Revoca della licenza

4. In caso di violazione commessa da un collaboratore familiare o un sostituto alla guida, il provvedimento interdittivo è adottato nei confronti del titolare della licenza, in quanto obbligato in solido con lo stesso.

5. Qualora la violazione accertata comporti l’adozione di un provvedimento interdittivo, l’organo accertatore invia un rapporto informativo all’ufficio comunale competente corredato di tutti i documenti ed atti necessari alla valutazione.

6. L’ufficio comunale competente comunica all’autore della violazione ed all’eventuale obbligato in solido, l’avvio del procedimento tendente all’adozione del relativo provvedimento interdittivo. L’interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 37 Diffida e sospensione della licenza.

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo dell’Amministrazione comunale ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:

effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, salvo i casi previsti;

ometta, quando richiesto dall’utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;

ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasci una ricevuta non conforme;

ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai portatori di handicap, salvo i casi previsti dal presente regolamento;

rifiuti il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di un disabile ovvero aumenti di un costo improprio e non dovuto il prezzo di una corsa effettuata da un soggetto disabile;

richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell’uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti;

effettui il servizio con il tassametro spento tranne il caso in cui il tassista dimostri che, a causa di errore nell’avvio del tassametro, al cliente sia stato richiesto esclusivamente il corrispettivo previsto dalla tariffa minima.

3. L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 11, dispone il provvedimento di sospensione della licenza per un minimo di cinque (5) giorni fino ad un massimo di venti (20) giorni nel caso il tassista:

commetta un’infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;

rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni di cui all’art. 10, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.

4. Il provvedimento di sospensione della licenza è disposto per un minimo di un (1) mese fino ad un massimo di sei (6) mesi nel caso in cui il tassista svolga il servizio:

con tassametro manomesso, alterato, senza piombo o non approvato;

in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o si trovi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

commetta un’infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di sospensione di cui al comma precedente.

5. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione della licenza, viene raddoppiato rispetto all’ultimo provvedimento adottato.

6. Il periodo di sospensione della licenza non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

7. Entro il primo mercoledì successivo a quello di notifica del provvedimento, il tassista provvede a consegnare la licenza comunale d’esercizio, il turno di servizio ed il tariffario all’ufficio comunale competente, il quale provvede anche alla rimozione del sigillo in piombo del tassametro del taxi. La riconsegna di detti documenti nonché la piombatura del tassametro sono effettuati al termine del periodo di sospensione previsto.

Art. 38 Decadenza della licenza.

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art 11, dispone la decadenza della licenza nel caso:

a.il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 1 lettere a) e c) nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

b.il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c.il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d.il concessionario del taxi di scorta violi le norme di cui all'art. 7 comma 7;

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 39 Revoca della licenza.

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11, dispone la revoca della licenza nel caso:

a.il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma 1;

b.il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare, trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come previsto all'art. 7 comma 5;

c.il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio taxi;

d.il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 21 commi 1 e 2;

e.in caso di reiterata inosservanza ad un provvedimento di sospensione, disposto dall'Amministrazione comunale.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 40 Rinuncia alla licenza.

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 41 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza.

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al sostituto o all'assegnatario della licenza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Approvazione del regolamento.

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio taxi, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Art. 43 Abrogazione delle disposizioni precedenti.

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente Regolamento per il servizio pubblico di piazza con autoveicoli, concernenti la disciplina del servizio taxi.

2. Rimangono in vigore per quanto applicabili e fino ad approvazione di apposito regolamento, le norme relative ai taxi-merci e alle vetture a trazione animale in servizio pubblico di piazza.

Art. 44 Norma transitoria

(cassato)

Data di aggiornamento: 16-12-2006
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DISCIPLINA DEI TURNI DI SERVIZIO TAXI A FIRENZE


1 – Il turno di servizio ordinario

1.1 – Sono istituite 9 (nove) fasce orarie di servizio base, denominate “turni ordinari” della durata di 12 ore cadauno con i relativi contingenti minimi:

TURNI ORDINARI / NUMERO MINIMO TAXI


11 – 23 / 15

13 – 1 / 90

19 – 7 / 45

5 – 17 / 70

7/13 – 15/21 / 30

7 – 19 / 60

8/14 – 17/23 / 25

8 – 20 / 130

9 – 21 / 40

1.2 – All’interno dei suddetti turni, ogni licenza taxi deve svolgere obbligatoriamente il servizio per almeno 8 (otto) ore. Tale obbligo deve essere sempre garantito salvo il caso che il veicolo risulti fermo per guasto e non sia possibile utilizzare una vettura sostitutiva.

1.3 – La presenza obbligatoria è garantita dal titolare della licenza o dal collaboratore familiare di norma nelle prime 8 ore del turno effettuato. Le imprese individuali sono esonerate da tale obbligo nel caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, ferie o riposo settimanale, impegno sindacale o elettivo, incarico direttivo nella gestione dei servizi radio o delle coop. radio taxi.

1.4 – In caso di trasferimento della licenza, al nuovo titolare verrà assegnato un turno ordinario tra quelli, a sua scelta, il cui valore minimo del contingente risulta inferiore o pari a quello previsto. Nel caso che non vi siano fasce orarie con valori inferiori o pari a quelli minimi, il nuovo tassista potrà scegliere il turno che preferisce.

1.5 – Qualora la licenza venga trasferita dal cedente ad un suo collaboratore familiare, quest’ultimo potrà mantenere il turno assegnato in precedenza al titolare.

1.6 – In caso di sostituzione alla guida, il sostituto dovrà utilizzare il turno di servizio base del titolare.

1.7 – Il turno di servizio ordinario può essere mantenuto per un periodo illimitato e può essere cambiato durante l’anno solo alle scadenze seguenti:

ENTRO IL 28 FEBBRAIO con decorrenza dal 1 APRILE

ENTRO IL 31 LUGLIO con decorrenza dal 1 SETTEMBRE

ENTRO IL 30 NOVEMBRE con decorrenza dal 1 GENNAIO

1.8 – Al di fuori delle scadenze suddette e nel rispetto dei contingenti minimi indicati, è consentito cambiare il turno di appartenenza solo per casi gravi ed eccezionali che dovranno essere sempre sufficientemente motivati sia per quanto riguarda l’urgenza che la straordinarietà della richiesta.

1.9– In deroga a quanto stabilito ai punti 1.7 e 1.8 è consentito su richiesta degli interessati lo scambio del turno tra più tassisti.

1.10 – Nel caso di nuova assegnazione o di richiesta di cambio del turno assegnato, l’Ufficio comunale valuta le richieste, facendo riferimento al contingente effettivo risultante dall’ultima decorrenza di cambio turno prevista. Il criterio di valutazione che viene utilizzato è il rispetto del contingente minimo previsto per ogni turno ed in caso di parità la maggiore anzianità di servizio ed età del richiedente.

1.11 – Le richieste straordinarie di cui al punto 1.8 che non rispettano il contingente minimo previsto saranno valutate da un’apposita commissione nominata dalla Commissione comunale consultiva.

1.12 – Tra la fine di un turno ordinario e l’inizio di un altro devono trascorrere almeno 6 ore di riposo. Ogni conducente ha inoltre l’obbligo di effettuare almeno due giorni di riposo al mese. Il numero dei turni di servizio ordinario non possono eccedere il numero dei giorni del mese meno i due giorni di riposo previsti.

1.13 – Nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre è consentito di effettuare il turno di servizio notturno, senza obbligo di permanenza nello stesso. A tal fine gli interessati devono comunicare tale scelta con almeno 15 giorni di anticipo. Alla scadenza rientrano automaticamente nel turno assegnato in precedenza.

1.14 - In deroga al limite massimo di 12 ore di servizio indicato ed esclusivamente nei periodi seguenti:

15 aprile – 15 luglio

15 settembre – 15 ottobre

giorni di svolgimento delle manifestazioni di Pitti

in caso di situazioni straordinarie (es. convegni, mostre eventi di grande richiamo etc…) che si verifichino al di fuori dei periodi sopra indicati, e previa comunicazione delle cooperative radio taxi all’ufficio comunale competente,

è consentito ai tassisti con turno assegnato 8/14 – 17/23 effettuare il servizio con orario 7/14 – 16/23 per un massimo di 14 ore.

1.15 - Tutti i veicoli devono essere dotati di due contrassegni adesivi indicanti il turno ordinario assegnato ed applicati in modo ben visibile sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

2 – Il turno di flessibilità

2.1 – Il turno di flessibilità consente di protrarre l’orario di lavoro oltre quello indicato nel turno ordinario, al fine di garantire il servizio nei casi di eventuali aumenti della domanda di trasporto.

2.2 – Il turno di flessibilità può essere effettuato in un qualunque momento della giornata, a condizione che non venga superato il limite massimo complessivo di 12 ore di servizio per conducente.

2.3 – I tassisti in turno di flessibilità acquisiscono le corse:

a)nelle aree di stazionamento in caso di clienti in attesa e mancanza di taxi in turno ordinario;

b)per radio-taxi nel caso la chiamata non abbia avuto risposta da parte dei taxi in servizio ordinario;

c)in transito, mediante chiamata dalla centrale radio, con le modalità di cui al punto precedente o nel caso di richiesta a vista dell’utente.

3 – Variazione del turno ordinario

3.1 – Per particolari esigenze di lavoro o personali, il tassista può effettuare il servizio in un turno ordinario diverso da quello assegnato per un massimo di 10 volte al mese, utilizzando l’apposito blocco di variazioni turno.

3.2 – Il tassista, prima di iniziare il servizio, deve rimuovere la zona tagliando relativa al turno prescelto in modo da evidenziare la variazione effettuata e contrassegnare in modo chiaro il giorno nel quale effettua la variazione; il blocco variazioni deve essere affisso al parabrezza, in maniera chiara e ben visibile dall’esterno.

3.3 – Non è consentito utilizzare variazioni di turno relative ad un mese diverso rispetto a quello nel quale la variazione avviene. Inoltre è vietato l’uso o l'esposizione di un blocco variazioni di tipo diverso o appartenente ad un altro tassista.

3.4 – In caso di variazione del turno ordinario, la prestazione obbligatoria del servizio, prevista dal punto 1.2 deve essere effettuata di norma nelle prime 8 (otto) ore del turno prescelto.

4 – Fuori servizio

4.1 – In caso di sospensione o interruzione del servizio, che si verifichino per qualsiasi motivo durante il turno ordinario, il tassista deve esporre la copertina indicante "FUORI SERVIZIO".

4.2 – Nelle aree di stazionamento taxi, è consentito l’abbandono temporaneo del veicolo nei casi previsti dal regolamento, a condizione che sia esposto chiaramente la copertina indicante "FUORI SERVIZIO".

5 – Consegna e ritiro dei blocchi variazione

5.1 – Entro le date di decorrenza indicate al punto 1.7, l’ufficio comunale provvede a trasmettere alle cooperative radio taxi l’elenco dei tassisti con l’indicazione del relativo turno ordinario assegnato.

5.2 – Le cooperative provvedono direttamente a tutte le operazioni necessarie per la gestione dei turni e dei blocchi di variazioni (stampa, distribuzione, ritiro e consegna ai propri associati, ect…).

5.3 – Per coloro che non sono associati a nessuna cooperativa, la consegna ed il ritiro del blocco variazioni avviene presso l'ufficio comunale, entro il 5° giorno feriale del mese successivo.

5.4 – Periodicamente e comunque ogni tre mesi, le cooperative provvedono a riconsegnare all’ufficio comunale, i blocchi di variazione ritirati.

6 – Disposizioni finali

6.1 – Per una corretta e trasparente gestione del sistema di distribuzione delle chiamate, le centrali radio taxi devono dotarsi di meccanismi o procedure che prevedano sempre la priorità di assegnazione delle stesse ai tassisti in turno ordinario.

6.2 – L’Amministrazione comunale, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo di interesse pubblico, può modificare, sostituire o abrogare le disposizioni di questo provvedimento, senza che da ciò possa derivarne alcun indennizzo, obbligo o altro, verso i terzi interessati.

6.3 – L’Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può in qualsiasi momento procedere alla sostituzione del turno ordinario assegnato al tassista.

6.4 – In caso di assegnazione di licenze straordinarie per lo svolgimento di particolari servizi ex art. 6 Legge 4 agosto 2006 n. 248, l’Amministrazione Comunale può stabilire turni ordinari di tipo diverso sia nella durata che nelle modalità operative da quelli indicati nel presente provvedimento.