ARTICOLO 1
TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI -Costituzione, denominazione e sede-
E’ costituita la Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti, denominata “URI-TAXI” (di seguito denominata "Unione").
L’Unione ha sede in 00166 - Roma (RM) via del Casale Lumbroso n. 167.
ARTICOLO 2
-Scopi-
L'Unione non ha scopo di lucro e non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali: essa è una organizzazione culturale, autonoma, apolitica, apartitica, che persegue lo scopo della rappresentanza unitaria a livello sindacale, economico, sociale, politico ed istituzionale della categoria dei Tassisti.
Tale scopo viene perseguito anche attraverso le seguenti specifiche finalità:
a) rappresentare e tutelare i Tassisti Italiani e le relative forme aggregative nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche e Private, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni Politiche, Economiche, Sociali, a Livello Nazionale, Europeo ed Internazionale, nonché a tutti i Livelli Territoriali;
b) promuovere ogni iniziativa, in modo diretto o indiretto, per rendere concreta ed operante la solidarietà di categoria e per
consentire una collaborazione efficace tra le Associazioni aderenti;
c) designare i propri rappresentanti in tutti gli Enti ed Organismi in cui sia prevista la rappresentanza della categoria dei tassisti;
d) promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi di lavoro;
e) promuovere la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei tassisti;
f) fornire la propria assistenza ai tassisti associati in tutte le problematiche che possano interessare gli stessi;
g) promuovere interventi per ottenere provvedimenti normativi o amministrativi, a tutti i livelli di possibile competenza istituzionale, che tengano conto della peculiarità e delle caratteristiche proprie dell’attività del tassista nello svolgimento del servizio pubblico locale per l’autotrasporto non di linea;
h) organizzare e promuovere ricerche, studi, dibattiti, convegni su temi di natura e contenuti pertinenti con le finalità del presente Statuto;
i) provvedere alla formazione ed alla consulenza dei tassisti che aderiscono all’Unione, relativamente alle problematiche generali del settore ed all’attività di rappresentanza svolta dall’Unione;
l) promuovere e organizzare, a favore dei tassisti ad essa aderenti, servizi di consulenza, assistenza e informazione, quali quelli tributari, amministrativi, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quant’altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società; nel rispetto delle normative vigenti;
m) promuovere, sul piano territoriale, la costituzione di sedi Regionali, Provinciali e Comunali dell’Unione;
n) istituire un pubblico registro dei tassisti associati;
o) esercitare ogni altra funzione e mandato ed adempiere a tutti gli altri compiti particolari che vengano deliberati dai competenti Organi Statutari e, comunque, compiere tutti gli atti e le attività conformi od utili al raggiungimento degli scopi o finalità sociali.
ARTICOLO 3
-Rapporti con altre Organizzazioni-
L’Unione, con le modalità e contenuti attuativi deliberati dalla Direzione Nazionale, di cui all'articolo 12 del presente Statuto, può instaurare e mantenere i rapporti di collegamento con altre Organizzazioni ed Associazioni od Organismi ritenuti idonei ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 4
-Durata-
La durata dell’Unione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5
- Logo dell'Unione -
Il logo dell’Unione è costituito dalla scritta “URITAXI”, con le lettere “URI” rispettivamente colorate in verde, bianco e rosso, e le lettere “TAXI”, poste di seguito, di colore bianco.
La scritta “URITAXI” è collocata all’interno di una “freccia di forma elittica”, sfumata nei colori verde, bianco e rosso, con la punta collocata in basso ad angolo destro della scritta e la parte finale collocata in alto a destra della scritta.
La freccia va, dunque, a formare un ovale, aperto a destra, stilizzato con la parte più ampia del segno in prossimità del lato sinistro sfumato in bianco, che segue alla parte iniziale colorata in rosso e continua nella parte finale della punta colorata in verde. All’interno dell’ovale, sotto la scritta “URITAXI”, vi è un’altra scritta, con caratteri più piccoli, di colore nero con la dicitura “Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti”.
TITOLO II
SOCI
ARTICOLO 6
-Gli iscritti-
Possono essere soci dell’Unione costituita e retta dal presente statuto tutti i tassisti che, in regola con le Leggi ed i Provvedimenti Amministrativi regolanti il settore, si riconoscono nei principi, nelle finalità e nel contenuto del presente Statuto.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Unione e ciascuno di essi ha diritto di elettorato attivo e passivo.
E’ garantita ai soci la partecipazione attiva alla vita dell’Unione.
La qualifica di socio è subordinata al versamento della quota di iscrizione ed al versamento della quota di rinnovo annuale, stabilite nella misura fissata dalla Direzione Nazionale dell’Unione.
Il mancato versamento della quota di rinnovo determina la decadenza dell’iscrizione.
La domanda e le modalità di iscrizione e la istituzione e gestione del pubblico registro degli Associati verranno deliberati dalla Direzione Nazionale dell’Unione.
La decadenza dell’iscritto potrà essere deliberata dalla Direzione Nazionale, con provvedimento motivato, per tutte le violazioni del presente Statuto, o per comportamenti, comunque, valutati – dalla Direzione stessa - incompatibili ed inopportuni rispetto alla permanenza dell’iscrizione all’Unione del tassista. Il tassista può ricorrere alla Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 3 codice civile.
L’iscrizione, formalizzata con il rilascio della tessera nominativa sottoscritta dal Presidente dell’Unione, vincola il tassista al rispetto di tutte le norme del presente Statuto. E’ in facoltà del tassista iscritto recedere in qualsiasi momento dalla propria iscrizione all’Unione, formalizzando la decisione con lettera raccomandata recapitata presso la sede dell’Unione con un preavviso di tre mesi.
Anche a seguito di recesso, permane l’obbligo del versamento della quota di iscrizione ancora da versare per l’esercizio in corso.
I tassisti, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Unione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Unione.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI E FUNZIONI
ARTICOLO 7
-Organi dell’Unione, centrali e periferici-
Sono Organi centrali dell’Unione:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Presidente Nazionale e i Vice-Presidenti;
- la Direzione Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri.
Sono Organi periferici dell’Unione:
- le Federazioni Comunali, Provinciali, Regionali ove costituite;
- i Presidenti, i Vice-Presidenti ed i Segretari delle Federazioni Comunali, Provinciali, Regionali ove costituite.
Tutti i componenti degli Organi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 8
-L’Assemblea Nazionale-
L’Assemblea Nazionale determina le linee dell’azione dell’Unione e ne elabora gli orientamenti programmatici.
Elegge il Presidente ed i componenti della Direzione Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, ove ne abbia deliberato l'istituzione.
Approva i bilanci preventivi e consuntivi.
Delibera le modifiche Statutarie e lo scioglimento dell’Unione e la nomina del Liquidatore.
Delibera la ripartizione delle quote tra l’Unione e le Federazioni territoriali, stabilendone la percentuale di attribuzione in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) alle Federazioni territoriali.
Delibera gli emolumenti dei componenti degli Organi Associativi, previsti dal presente Statuto o di coloro che, comunque, ricoprono cariche o incarichi nell’Unione o per conto dell’Unione.
Approva l’eventuale regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività dell’Unione.
Delibera su quant’altro attribuitogli dalla Legge.
ARTICOLO 9
-Composizione, convocazione e deliberazioni dell’Assemblea Nazionale-
L’Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti delle Federazioni Regionali.
E’ convocata dal Presidente Nazionale presso la sede dell’Unione.
E’ validamente costituita con la metà più uno degli aventi diritto a partecipare e delibera con la metà più uno dei voti dei presenti, anche per le delibere di modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.
Per deliberare lo scioglimento dell'Unione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente Nazionale una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando la Direzione Nazionale ne ravvisa la necessità o la opportunità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei tassisti associati, aventi diritto a parteciparvi.
Ai fini della partecipazione all’Assemblea ed al diritto di voto non sono ammesse deleghe.
ARTICOLO 10
-Il Presidente Nazionale-
Il Presidente Nazionale rappresenta l’Unione e ne promuove e dirige l’azione.
Convoca la Direzione Nazionale, l’Assemblea Nazionale e il Collegio dei Probiviri, promuove l’azione disciplinare.
Designa due Vice-Presidenti ed il Segretario Generale, che vengono nominati dalla Direzione Nazionale.
E’ eletto dall’Assemblea Nazionale e può essere revocato dalla stessa, con deliberazione motivata, per gravi motivi attinenti la violazione delle norme del presente Statuto o per indegnità.
Ha la rappresentanza legale della Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con potere di nominare e revocare avvocati.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito, nell'espletamento degli atti urgenti ed indifferibili, dai Vice-Presidenti.
ARTICOLO 11
-I Vice-Presidenti-
I due Vice-Presidenti vengono designati dal Presidente Nazionale e nominati dalla Direzione Nazionale.
Essi collaborano con il Presidente Nazionale e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo, congiuntamente o disgiuntamente, nell'espletamento degli atti urgenti ed indifferibili.
ARTICOLO 12
-La Direzione Nazionale-
La Direzione Nazionale è composta da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea.
Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall’Assemblea e promuove ed assume ogni iniziativa necessaria, utile ed opportuna al conseguimento degli scopi statutari.
Nomina i Vice-Presidenti ed il Segretario Generale, su designazione del Presidente Nazionale.
Redige i bilanci, consuntivi e preventivi.
Nomina i rappresentanti dell’Unione in tutti gli Enti, gli Organismi e le Associazioni nei quali tale rappresentanza sia ammessa.
Delibera circa l’ammissione, la decadenza ed il recesso degli iscritti e sulle modalità di iscrizione ed istituzione e tenuta del pubblico registro degli iscritti.
Provvede all’adempimento di ogni altra funzione prevista dallo Statuto, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione e può svolgere ogni attività ed assumere decisioni su tutte le materie non rientranti per Statuto e per Legge nella competenza dell’Assemblea.
Assume, per motivi di oggettiva improrogabilità ed urgenza, anche le deliberazioni su materie di competenza dell’Assemblea, salvo ratifica da parte della prima Assemblea utile successivamente convocata.
ARTICOLO 13
-Il Segretario Generale-
Il Segretario Generale attua le deliberazioni degli Organi, rispondendone direttamente al Presidente Nazionale ed agli Organi stessi.
Espleta le attività in rappresentanza dell’Unione nei limiti delle deleghe che gli verranno conferite dagli Organi dell’Unione.
Partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli Organi dell’Unione.
ARTICOLO 14
-Il Collegio dei Probiviri-
Esercita il potere disciplinare a carico degli iscritti nei cui confronti il Presidente Nazionale abbia promosso l’azione disciplinare.
E’ composto da cinque membri eletti dall’Assemblea e può applicare, con provvedimento motivato, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura;
b) sospensione a tempo determinato;
c) espulsione, solo con ratifica della Direzione Nazionale.
Potrà graduare l’applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni delle norme del presente Statuto o del Regolamento o, comunque, della gravità del comportamento dell’iscritto rispetto all’immagine ed al buon nome dell’Unione di fronte ai terzi.
ARTICOLO 15
-Federazioni Comunali, Provinciali e Regionali, ove costituite-
Le Federazioni Comunali, ove costituite, sono composte dagli iscritti operanti nell’ambito del territorio del Comune.
Le Federazioni Provinciali sono composte dai Presidenti delle Federazioni Comunali, ove costituite, o dagli iscritti operanti nell’ambito del territorio della Provincia.
Le Federazioni Regionali sono composte dai Presidenti delle Federazioni Provinciali, ove costituite, operanti nel territorio della Regione o dagli iscritti dell’Unione operanti nel territorio della Regione.
ARTICOLO 16
-I Presidenti delle Federazioni Comunali, Provinciali e Regionali, ove costituite-
I presidenti delle Federazioni Comunali, ove costituite, sono eletti dall’Assemblea degli iscritti operanti nell’ambito del territorio comunale.
I Presidenti delle Federazioni Provinciali sono eletti dai Presidenti delle Federazioni Comunali operanti nel territorio della Provincia, ove costituite, o dalla Assemblea degli iscritti all’Unione operanti nel territorio della Provincia.
I Presidenti delle Federazioni Regionali sono eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Federazioni Provinciali, ove costituite, operanti nel territorio della Regione, o dall’Assemblea degli iscritti operanti nel territorio della Regione.
ARTICOLO 17
-Regolamentazione degli Organi periferici-
Agli Organi periferici si applicano i contenuti delle norme del presente Statuto regolanti gli Organi Nazionali.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO 18
-Fondo comune dell’Unione-
L'Unione per il raggiungimento dei suoi scopi si avvarrà di un fondo comune costituito da:
a) le quote di iscrizione versate dai tassisti ed i beni acquistati con questi contributi;
b) eventuali donazioni ed elargizioni da parte degli iscritti o di terzi;
c) altri proventi o beni acquisiti dall’Unione in conformità della Legge e del presente Statuto.
Le somme introitate, a qualunque titolo, dall’Unione sono destinate esclusivamente al raggiungimento degli scopi e delle finalità della stessa.
Finchè dura l’Unione, i singoli iscritti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE
ARTICOLO 19
-Costituzione dell’Unione -
Con l’atto costitutivo dell’Unione i tassisti costituenti nominano il Presidente Nazionale, che provvederà a dare attuazione operativa al presente Statuto per la sollecita costituzione di tutti gli Organi centrali e periferici dell'Unione.
ARTICOLO 20
-Modalità operative-
Tutte le modalità operative concernenti il funzionamento degli Organi Statutari, non previste espressamente dal presente Statuto, e gli aspetti gestionali ed amministrativi e regolamentari della vita e dell’azione dell’Unione, non riconducibili in maniera diretta alle previsioni Statutarie, verranno deliberati dalla Direzione Nazionale.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge.